Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve possedere la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico, dimostrando di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento (superiore all’85%) che di emissioni in atmosfera.
Nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa, il nuovo generatore deve essere certificato 4 stelle ambientali (o superiore).
Nel caso di sostituzione di un generatore non a biomassa (o nel caso di nuova installazione per aziende agricoli o forestali), il nuovo generatore deve essere certificato 5 stelle ambientali.
In particolare, le caldaie (EN303-5), le stufe/caminetti/inserti a pellet (EN14785) e le stufe a legna (EN13240) possono sostituire qualsiasi impianto mentre i camini/inserti a legna (EN13229) possono andare a sostituire “esclusivamente i camini o termocamini sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore”.
Nella sostituzione devono essere ovviamente rispettate anche le condizioni di stesse utenze, ambienti riscaldati e servizi erogati e i requisiti per l’eventuale sovradimensionamento dell’impianto sostituito (se sopra i 15kW).
Per tutti i dettagli si invita ad approfondire e verificare con un professionista il completo rispetto dei requisiti previsti dalle regole applicative GSE del conto termico.
Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5.000 € (quindi praticamente in tutti i casi di stufe, caminetti) o in due rate annue per contributi sopra i 5.000 € (in molti casi sulle caldaie si raggiungono queste cifre). L’incentivo viene erogato in circa 2 mesi dalla data di attivazione del contratto.
Il Bonus Casa con detrazione al 50% è un incentivo fiscale previsto dalla normativa italiana per interventi di ristrutturazione edilizia, che comprende anche l'installazione di impianti di riscaldamento a biomassa, come stufe e caldaie a legna o pellet. Questo incentivo permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di questi prodotti tramite una detrazione fiscale sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
L'incentivo copre l'acquisto e l'installazione di stufe, caminetti e caldaie a biomassa, che utilizzano legna o pellet come combustibile, in quanto interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.
Il prodotto installato deve rispettare le normative vigenti in materia di efficienza energetica e di emissioni inquinanti. Per poter usufruire della detrazione, è necessario che l'apparecchio abbia una certificazione che ne attesti il rispetto delle soglie di rendimento e di emissioni stabilite dalla legislazione italiana ed europea. In particolare i prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell'impianto a biomassa, sia i costi per l'installazione, eventuali opere murarie collegate, e l'acquisto di accessori necessari al funzionamento dell’impianto (come tubi di scarico, canne fumarie, ecc.).
Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni fiscali variano in base all'intervento: il 50% per la riqualificazione dell'impianto e il 65% per la riqualificazione energetica globale dell'edificio.
I prodotti agevolabili devono avere la certificazione ambientale secondo il D.M. 7.11.2017 n. 186 e soddisfare i limiti di almeno 4 stelle per la sostituzione di un generatore a biomassa esistente e di 5 stelle per una nuova installazione. Il rispetto di questi requisiti viene certificato attraverso il Certificato Ambientale rilasciato da un laboratorio notificato.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali, e le spese detraibili includono sia l’acquisto dell’impianto a biomassa, sia i costi per l’installazione, lo smontaggio del vecchio impianto, l'installazione delle nuove apparecchiature necessarie al funzionamento dell’impianto e le relative prestazioni professionali.
Numerose regioni italiane hanno introdotto degli incentivi integrativi al Conto Termico, che permettono di arrivare a coprire anche fino al 100% delle spese ammissibili per interventi di sostituzione di generatori obsoleti.
L’ammontare dell’incentivo varia in funzione della tipologia e performance del generatore e delle specifiche previste dal bando regionale in questione.
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
Gli impianti a biomassa possono rientrare come:
- INTERVENTI TRAINANTI solo nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a biomassa per gli edifici unifamiliari/plurifamiliari (no condomini)
- INTERVENTI TRAINATI nel caso di sostituzione impianto esistente.
L’insieme degli interventi realizzati devono consentire il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l’immobile si trova già in classe A3.
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainante sono necessarie alcune condizioni stringenti:
- l’abitazione deve essere ubicata in un Comune non soggetto a procedure di infrazione per la qualità dell’aria;
- l’edificio deve essere situato in un’area non metanizzata;
- l’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
- il prodotto a biomassa deve essere una caldaia (EN303-5) con prestazioni emissive elevate (5 stelle).
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainato, il prodotto deve rispettare i requisiti di rendimento previsti per Ecobonus e quindi:
- in caso di sostituzione di un generatore esistente a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 4 stelle;
- per la sostituzione di un generatore non a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 5 stelle.
Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.
CONTO TERMICO | BONUS CASA | ECOBONUS | ||
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SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO OBSOLETO E INQUINANTE (PRESSO LA MEDESIMA UTENZA) | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA DELL’IMPIANTO | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA GLOBALE DELL’IMMOBILE | |
IMPORTO DETRAZIONE | max 65% dipende da zona climatica caratteristiche del prodotto | 50% | 50% | 65% |
REQUISITI DELLA STUFA/CAMINO/CALDAIA |
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A CHI SI RIVOLGE | Privati e aziende Pubblica Amministrazione |
Privati | Privati e aziende | Privati e aziende |
A CHE IMMOBILI È APPLICABILE | Immobili residenziali (edifici o parti di edifici esistenti, serre, fabbricati rurali, imprese agricole) | Immobili residenziali | Edifici esistenti di tutte le categorie catastali | Edifici unifamiliari o a singole unità immobiliri (con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020) |
LIMITE DI SPESA | Non previsto | Fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Fino a 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Fino a 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare |
ASSEVERAZIONE | Non necessaria (a meno di potenziamento >10% su impianti sopra i 15kW)E’ necessaria la certificazione di smaltimento del vecchio apparecchio. | Non necessaria, se la detrazione si applica al solo acquisto di stufa, camino o caldaia a pellet o a legna | Non necessaria per sostituzione di un generatore a biomassa esistente Necessaria in tutti gli altri casi |
Sempre necessaria |
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) | Non necessario | Non necessario | Non necessario | Necessario |
EROGAZIONE COME DETRAZIONE FISCALE | L’incentivo viene erogato in un’unica soluzione a due mesi dall’acquisto (in 2 anni per im-porti superiori a 5000 euro) | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali |
TRASMISSIONE DATI ONLINE AD ENEA | Non prevista | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe | |||
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Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un’abitazione non di lusso |
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |