Contributi del Conto Termico
Il Conto Termico è un contributo in denaro concesso per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve possedere la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico, dimostrando di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento (superiore all’85%) che di emissioni in atmosfera.
Nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa, il nuovo generatore deve essere certificato 4 stelle ambientali (o superiore).
Nel caso di sostituzione di un generatore non a biomassa (o nel caso di nuova installazione per aziende agricoli o forestali), il nuovo generatore deve essere certificato 5 stelle ambientali.
In particolare, le caldaie (EN303-5), le stufe/caminetti/inserti a pellet (EN14785) e le stufe a legna (EN13240) possono sostituire qualsiasi impianto mentre i camini/inserti a legna (EN13229) possono andare a sostituire “esclusivamente i camini o termocamini sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore”.
Nella sostituzione devono essere ovviamente rispettate anche le condizioni di stesse utenze, ambienti riscaldati e servizi erogati e i requisiti per l’eventuale sovradimensionamento dell’impianto sostituito.>
Per tutti i dettagli si invita ad approfondire e verificare con un professionista il completo rispetto dei requisiti previsti dalle regole applicative GSE del conto termico.
Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) al richiedente in un’unica soluzione nel caso di un contributo minore o uguale a 5.000 € (quindi praticamente in tutti i casi di stufe, caminetti) o in due rate annue per contributi sopra i 5.000 €. L’incentivo viene erogato in circa 2 mesi dalla data di attivazione del contratto.
Qui trovate un ulteriore approfondimento sul Conto Termico stufe a pellet.
- Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet)
- Aziende agricole o imprese operanti nel settore forestale che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata.
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve possedere la Dichiarazione di Conformità al Conto Termico, dimostrando di rispondere a standard qualitativi particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento (superiore all’85%) che di emissioni in atmosfera.
Nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa, il nuovo generatore deve essere certificato 4 stelle ambientali (o superiore).
Nel caso di sostituzione di un generatore non a biomassa (o nel caso di nuova installazione per aziende agricoli o forestali), il nuovo generatore deve essere certificato 5 stelle ambientali.
In particolare, le caldaie (EN303-5), le stufe/caminetti/inserti a pellet (EN14785) e le stufe a legna (EN13240) possono sostituire qualsiasi impianto mentre i camini/inserti a legna (EN13229) possono andare a sostituire “esclusivamente i camini o termocamini sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore”.
Nella sostituzione devono essere ovviamente rispettate anche le condizioni di stesse utenze, ambienti riscaldati e servizi erogati e i requisiti per l’eventuale sovradimensionamento dell’impianto sostituito.
Per tutti i dettagli si invita ad approfondire e verificare con un professionista il completo rispetto dei requisiti previsti dalle regole applicative GSE del conto termico.
Troverete il simbolo a lato nella pagina di ogni prodotto che rientra nel Conto Termico. Per sapere a quanto ammonterebbe l’importo dell’incentivo, visitate la pagina prodotto e cliccate sul bollino. Vi si aprirà una pagina in cui inserirete il vostro Comune di residenza e il sistema calcolerà automaticamente il totale del contributo per il prodotto che avete scelto.
Ormai l’intera gamma di prodotti MCZ, sia a pellet che a legna, soddisfa i requisiti del Conto Termico. Qui di seguito trovate l’elenco:
Il contributo che potete ottenere varia in funzione:
- della potenza nominale del prodotto scelto
- delle emissioni polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto
- delle ore di funzionamento calcolate in media in base alla Provincia e al Comune in cui sarà installato il prodotto.
- della spesa totale incentivabile (non può comunque superare il 65% della spesa complessiva sostenuta, per lo smaltimento, l’acquisto e l’installazione).
È facile quindi comprendere che un prodotto ad alto rendimento e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, installato in una zona climatica particolarmente fredda, otterrà un contributo più alto rispetto ad un prodotto con performance inferiori e installato in un’area più calda.
L’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi è il GSE (Gestore Servizi Energetici), che tramite il “Portaltermico” fornisce tutti i dettagli utili e le procedure di richiesta dell’incentivo. Lo trovate qui.
All’interno del Portaltermico è disponibile una scheda domanda che il soggetto responsabile o un suo delegato deve compilare esclusivamente on-line. Con il Conto Termico 2.0 la procedura è stata semplificata e prevede un catalogo dei generatori pre-qualificati dal GSE, contenente già tutti i dati necessari per la compilazione della pratica. Quindi non è necessario conoscere ogni dettaglio tecnico di un prodotto pre-qualificato per concludere la pratica.
La domanda va presentata entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento. Attenzione: la data di conclusione dell’intervento non può superare di più di 90 giorni la data in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.
L’istruttoria GSE si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, al netto dei tempi impiegati dal Soggetto Responsabile per fornire eventuali integrazioni e/o osservazioni.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, tra utente e GSE verrà siglata una scheda-contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi.
La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.
SR= Soggetto Responsabile.
Qui trovate un ulteriore approfondimento sul Conto Termico stufe a pellet.
Il documento da allegare alla domanda di contributo è la “Dichiarazione di conformità Conto Termico”, che è disponibile nella sezione Documenti tecnici oppure nella sezione Archivio prodotti fuori catalogo, se l’apparecchio è uscito di produzione.
Per maggiori informazioni sul Conto Termico, sulle procedura operative e suoi documenti da presentare per ottenere il contributo, vi invitiamo a visitare il portale GSE al seguente indirizzo:
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termicoDomande frequenti sul Conto Termico
Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. NOVITA’ APPLICATIVA DEL CONTO TERMICO 2.0: L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino al 15 kW.
La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5 ed essere classificato 5 stelle secondo il DM 186.
Nel caso di sostituzione di un generatore di calore alimentato a gasolio, il nuovo generatore installato deve essere classificato 5 stelle secondo il DM 186. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).
No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere (vedi più oltre alcune indicazioni per la corretta compilazione della fattura/bonifico).
A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).
Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’ autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.
Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.
Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- devono riportare il riferimento al D.M. 16.02.2016
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;
- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.
Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- a causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 16.02.2016;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”.
Attenzione: per il Conto Termico NON VANNO UTILIZZATI i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% – 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% – 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determina la non accettazione della richiesta. Se inizialmente chi “sbagliava” il bonifico (spesso per colpa della banca) riceveva un preavviso di rigetto e riusciva quindi a “salvare” la pratica, ora l’errata esecuzione del bonifico comporterà la non accettazione della richiesta, quindi un rigetto diretto.
Fac simile di compilazione di una causale di bonifico per Conto Termico:
DM 16/02/2016 FATTURA 1120/2023 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910
“(rif. Decreto) [DM 16/02/2016] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2023] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]”
Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ – ; …) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.
Il dimensionamento del sistema di accumulo inerziale deve essere eseguito secondo le disposizioni di pagina 6 dell’allegato I al DM 16/2/16. Dal momento che il sistema di accumulo deve essere opportunamente dimensionato rispetto alle esigenze della struttura a cui si riferisce, ci si attende che il dimensionamento di tale componente sia certificato dall’installatore/progettista e non dal costruttore della caldaia, il quale non può aprioristicamente conoscere il fabbisogno dell’edificio/unità immobiliare su cui si va ad installare il generatore.
Laddove l’installazione dell’accumulo inerziale non fosse giudicata necessaria dall’installatore/progettista, stante la deroga prevista per le caldaie a pellet dal GSE (Decreto D.M. 16.02.2016, Allegato 1, cap. 2, par. 2.2, lettera “a”, punto “iv”, 3° capoverso), MCZ Group fornisce la seguente dichiarazione integrativa: Dichiarazione integrativa Conto Termico 2.0 – accumulo su caldaie EN 303-5.
La foto della targa di prodotto è uno degli allegati richiesti nella presentazione della domanda di contributo del Conto Termico. Si tratta di un’etichetta, applicata solitamente sulla schiena del prodotto o all’interno del serbatoio del combustibile, che riporta tutte le informazioni di certificazione, come ad esempio denominazione, potenza nominale, rendimento, valori di emissione, e alcuni requisiti installativi (ad esempio relativi all’impianto elettrico, idraulico e alle distanze di sicurezza). La presenza della targa di prodotto è obbligatoria per legge. Per ottenere il Conto Termico non è necessario l’invio di altre foto di etichette presenti sul prodotto (come ad esempio codici a barre o QR Code con credenziali di accesso).
Bonus casa ristrutturazione: detrazione fiscale al 50% per ristrutturazione edilizia
Stufe, caminetti e caldaie a pellet e a legna rientrano nel cosiddetto Bonus Casa per la ristrutturazione edilizia, in quanto sono considerati “opere finalizzate al risparmio energetico e/o all’utilizzo delle fonti rinnovabili”.
Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere la certificazione ambientale pari a 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente e 5 stelle in tutti gli altri casi.
Il contribuente può optare per l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Rientrano come spese ammissibili:
- Le spese per l’effettuazione di eventuali perizie e sopralluoghi
- L’acquisto della stufa/ caminetto/ caldaia
- L’installazione e la prima accensione
- La realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria
Per ottenere il Bonus Casa occorre:
- Far installare il prodotto da un installatore abilitato che deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
- Effettuare il pagamento con un apposito “bonifico parlante”, bancario o postale, in cui nella causale siano specificati:
- Riferimento normativo, ovvero: bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del DPR 917/1986;
- Riferimento della fattura;
- Codice fiscale del richiedente;
- Numero di P. IVA o CF del titolare dell’azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il bonifico
- Effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo*.
- Notificare l’intervento nella dichiarazione dei redditi (modulo 730 o modulo unico) allegando la dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.
- Conservare tutti i documenti relativi al pagamento della stufa e tutte le fatture degli acquisti di pellet o legna nel periodo incentivato (il combustibile da utilizzare dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore nel suo libretto di istruzioni, in riferimento alla norma iso 17225-2).
*Attenzione: la procedura online di comunicazione ad ENEA richiede di dichiarare la potenza al focolare del prodotto, un valore che normalmente non è riportato nelle schede tecniche né nella documentazione di prodotto. Per calcolarlo potete usare questa semplice formula: potenza al focolare = potenza nominale x 100 : rendimento (al max)
esempio: stufa modello club air 10 m1 potenza al focolare = 10 x 100 : 90,4 = 11,06 kw
Potenza e rendimento sono disponibili nell’etichetta posta sul retro del prodotto o nelle caratteristiche tecniche presenti nel manuale d’utilizzo.
- Dichiarazione per ristrutturazione edilizia detrazione 50% – Stufe e Caminetti (aggiornamento Luglio 2024)
- Dichiarazione per ristrutturazione edilizia detrazione 50% – Caldaie (aggiornamento Luglio 2024)
Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.
Ecobonus: detrazione fiscale al 50% o 65% per riqualificazione energetica
Stufe, caminetti e caldaie rientrano nel cosiddetto Ecobonus, in quanto aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
L’aliquota applicabile è diversa a seconda dell’intervento effettuato:
- La detrazione fiscale è pari al 50% per interventi di riqualificazione energetica dell’impianto (comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.).
- La detrazione fiscale è pari al 65% nel caso di riqualificazione energetica globale dell’edificio (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020 ) ed in relazione ad un progetto complessivo di lavoro sull’intero immobile (involucro ed impianto).
Per rientrare in questa detrazione i prodotti devono avere la certificazione ambientale di cui al D.M. 7.11.2017 n. 186 che deve essere pari a:
- 4 stelle nel caso di sostituzione di un generatore a biomassa esistente;
- 5 stelle nel caso di nuova installazione
Per certificare il rispetto dei requisiti della stufa, caminetto o caldaia (4 Stelle e 5 Stelle), il tecnico asseveratore necessita di un solo documento: il Certificato Ambientale.
Potete verificare in questa pagina le stelle dei prodotti MCZ e scaricare il relativo certificato ambientale dalla pagina documenti tecnici.
N.B. Nel caso di sostituzione con biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, sono previsti specifici requisiti di trasmittanza termica.
Nel caso specifico di “mera sostituzione”, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”.
Il contribuente può optare per l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, che sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Rientrano come spese ammissibili:
- Le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- L’eventuale smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- La fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione o per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con la stufa, camino o caldaia.
Per richiedere l’agevolazione Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità della spesa. Attenzione: l’asseverazione non è necessaria nel caso di “mera sostituzione”, che avviene quando il generatore a biomassa esistente viene sostituito con una stessa tipologia di generatore, stesso combustibile e potenza non superiore al 10% dell’esistente. In questo caso l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che trovate nella sezione “Documenti scaricabili”. Se rientra in questa casistica, l’ammontare della spesa per l’acquisto di una stufa, caminetto o caldaia non può superare i € 350 a kW (per prodotti fino a 35 kW – allegato I al D.M. 6.08.2020).
- attestato di prestazione energetica (APE), nel caso di intervento rientrante nel comma 344 (riqualificazione energetica globale dell’edificio)
- scheda descrittiva dell’intervento relativa agli interventi realizzati
- scheda tecnica del generatore installato
Occorre inoltre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, indicate l’apposita causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori) e conservarlo.
Infine occorre effettuare la comunicazione online a ENEA attraverso l’apposito sito internet.
Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.
Superbonus o Superecobonus: detrazione fiscale per specifici interventi di efficienza energetica
Il Superbonus o Superecobonus è un’agevolazione prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) per specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
Gli impianti a biomassa possono rientrare come:
- INTERVENTI TRAINANTI solo nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a biomassa per gli edifici unifamiliari/plurifamiliari (no condomini)
- INTERVENTI TRAINATI nel caso di sostituzione impianto esistente.
L’insieme degli interventi realizzati devono consentire il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l’immobile si trova già in classe A3.
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainante sono necessarie alcune condizioni stringenti:
- l’abitazione deve essere ubicata in un Comune non soggetto a procedure di infrazione per la qualità dell’aria;
- l’edificio deve essere situato in un’area non metanizzata;
- l’edificio deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento autonomo
- il prodotto a biomassa deve essere una caldaia (EN303-5) con prestazioni emissive elevate (5 stelle).
Perché un apparecchio a biomassa possa accedere al Superbonus come intervento trainato, il prodotto deve rispettare i requisiti di rendimento previsti per Ecobonus e quindi:
- in caso di sostituzione di un generatore esistente a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 4 stelle;
- per la sostituzione di un generatore non a biomassa deve avere una classe di qualità ambientale pari a 5 stelle.
Per tutte le informazioni relative alle detrazioni, vi invitiamo a consultare il sito e gli appositi vademecum predisposti da ENEA.
Cerca il tuo prodotto e scopri l'importo del contributo
Per tutti o prodotti che rientrano nel contributo, abbiamo predisposto una ricerca che potete usare qui di seguito:
CONTO TERMICO | BONUS CASA | ECOBONUS | ||
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SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO OBSOLETO E INQUINANTE (PRESSO LA MEDESIMA UTENZA) | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA DELL’IMPIANTO | RIQUALIFICAZIONE ENER-GETICA GLOBALE DELL’IMMOBILE | |
IMPORTO DETRAZIONE | max 65% dipende da zona climatica caratteristiche del prodotto | 50% | 50% | 65% |
REQUISITI DELLA STUFA/CAMINO/CALDAIA |
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A CHI SI RIVOLGE | Privati e aziende Pubblica Amministrazione |
Privati | Privati e aziende | Privati e aziende |
A CHE IMMOBILI È APPLICABILE | Immobili residenziali (edifici o parti di edifici esistenti, serre, fabbricati rurali, imprese agricole) | Immobili residenziali | Edifici esistenti di tutte le categorie catastali | Edifici unifamiliari o a singole unità immobiliri (con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020) |
LIMITE DI SPESA | Non previsto | Fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Fino a 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare | Fino a 100.000 euro per ciascuna unità immobiliare |
ASSEVERAZIONE | Non necessaria (a meno di potenziamento >10% su impianti sopra i 15kW)E’ necessaria la certificazione di smaltimento del vecchio apparecchio. | Non necessaria, se la detrazione si applica al solo acquisto di stufa, camino o caldaia a pellet o a legna | Non necessaria per sostituzione di un generatore a biomassa esistente Necessaria in tutti gli altri casi |
Sempre necessaria |
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) | Non necessario | Non necessario | Non necessario | Necessario |
EROGAZIONE COME DETRAZIONE FISCALE | L’incentivo viene erogato in un’unica soluzione a due mesi dall’acquisto (in 2 anni per im-porti superiori a 5000 euro) | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali | Ripartita in 10 quote annuali |
TRASMISSIONE DATI ONLINE AD ENEA | Non prevista | Obbligatoria | Obbligatoria | Obbligatoria |
Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio
Con Legge 23/12/1999 n. 488 all’art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l’aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31 1° comma lett. a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.
Risulta chiaro pertanto che sulle cessioni con posa in opera di caminetti e/o stufe si applica l’aliquota IVA del 10% sul valore della prestazione, degli accessori e sul valore del bene pari al valore della prestazione e degli accessori stessi.
Sintesi aliquote IVA applicabili alle cessioni di caminetti e stufe | |||
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Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un’abitazione non di lusso |
Cessioni di beni “finiti” con posa in opera | 10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
Cessioni di beni “finiti” senza posa in opera | 22% | 10% | 4% |